Pagamento delle contravvenzioni
Preavvisi di accertamento
Il pagamento delle violazioni può essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dall'accertamento
- presso la TESORERIA COMUNALE Monte dei Paschi di Siena - Piazza Cavour n. 5, in contanti o con bonifico bancario, IBAN IT06C0103032471000000180579
oppure
- presso un Ufficio Postale tramite il bollettino allegato al preavviso
al fine di usufruire della riduzione del 30% previsto dalla Legge di Conversione nr. 98 del 2013 ed evitare le spese di notifica
Se il pagamento non viene effettuato nel termine di 5 giorni, si procederà a notificare la violazione, in questo caso si potrà sempre usufruire della riduzione del 30% per i pagamenti effettuati entro 5 giorni, aggiungendo però a tale importo le spese di notifica.
Trascorsi 5 giorni ed entro 60 giorni dalla notifica, il contravventore dovrà pagare nelle modalità sopra descritte, l'importo più elevato indicato in uno dei due bollettini postali.
Verbali contestati immediatamente al trasgressore
Il pagamento può essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dall'accertamento
- presso la TESORERIA COMUNALE Banca Monte dei Paschi di Siena - Piazza Cavour n. 5, in contanti o con bonifico bancario, IBAN IT06C0103032471000000180579
oppure
- presso un Ufficio Postale tramite il bollettino allegato al verbale
al fine di usufruire della riduzione del 30% previsto dalla Legge di Conversione nr. 98 del 2013.
In caso di notifica all'obbligato in solido, si potrà sempre usufruire della riduzione del 30% per i pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla notifica, aggiungendo però a tale importo le spese di notificazione.
Se il pagamento viene effettuato dopo 5 giorni ed entro 60 giorni, il trasgressore o l'obbligato in solido, dovrà pagare nelle modalità sopra descritte, l'importo più elevato indicato in uno dei due bollettini postali.
Violazioni non contestate immediatamente
All'interessato viene notificato il verbale entro 90 (novanta) giorni dall'accertamento.
In questo caso il pagamento può essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla notifica, presso la TESORERIA COMUNALE Monte dei Paschi di Siena - Piazza Cavour n. 5, in contanti o con bonifico bancario, IBAN IT06C0103032471000000180579, oppure presso un Ufficio Postale tramite il bollettino allegato al verbale, al fine di usufruire della riduzione del 30% previsto dalla Legge di Conversione nr. 98 del 2013 aggiungendo le spese di notifica.
Se il pagamento viene effettuato dopo 5 giorni ed entro 60 giorni, il trasgressore o l'obbligato in solido dovrà pagare nelle modalità sopra descritte, l'importo più elevato indicato in uno dei due bollettini postali.
La possibilità di pagare entro 5 giorni l’importo della contravvenzione decurtato del 30% sarà indicato espressamente dall’agente accertatore sullo stesso verbale consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure sarà indicato sul verbale notificato all’intestatario del veicolo, verbale che indicherà anche le modalità di pagamento.
Si specifica che la riduzione del 30% sull'importo della sanzione non è mai ammesso nel caso in cui per tale violazione non sia prevista – in aggiunta alla sanzione pecuniaria – anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso) oppure della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).
Alcuni esempi:
- Riduzione del 30% ammessa: La sanzione elevata per il conducente del veicolo che fa uso di apparecchio cellulare durante la marcia è sanzionato con il pagamento di Euro 160,00 entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale. Se il pagamento viene effettuato da tale data entro i 5 giorni successivi, la sanzione si riduce a Euro 112,00;
- Riduzione del 30% non ammessa: Per aver superato il limite di velocità di oltre 40 Km/h, (che comporta la sospensione della patente), oppure per aver guidato un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (che comporta la confisca del veicolo), l’agente annoterà espressamente la non possibilità di applicazione della riduzione del 30%.
Anche per le violazioni consistenti in “divieti di sosta” accertate con il semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dalla Polizia Locale (divieto di sosta), il pagamento decurtato del 30% è ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso, con il vantaggio di risparmiare le spese di notificazione.
Ad esempio, la sosta in seconda fila con autoveicolo, è sanzionata con il pagamento di Euro 41,00 che, con la riduzione del 30%, diminuisce a Euro 28,70.
Va precisato che la riduzione del 30% non è applicabile sia alle violazioni diverse da quelle previste dal Codice della Strada sia alle eventuali spese di notificazione per le quali non è prevista alcuna riduzione.