CONSULTE
Art. 30 Organismi di partecipazione
- Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione.
- Il Comune istituisce a tal fine una o più consulte nei settori dell'economia, del lavoro, dell'ambiente, della cultura, dello sport e della qualità della vita.
- Le consulte esprimono pareri sul bilancio preventivo, sul programma degli investimenti, sul piano regolatore generale, sui piani d'attuazione e sul rendiconto d'esercizio.
- Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, una riunione aperta alla partecipazione di tutta la popolazione.
- Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali necessari per l'esercizio della loro attività.