IMU - Imposta Municipale Propria - Comune di Bareggio

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I.M.U. - Imposta Municipale Propria

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale. 

Approfondimenti sull'imposta - Regole valide a livello nazionale

L'I.M.U. per il Comune di Bareggio

Esenzioni

Per le esenzioni si rimanda al Regolamento comunale, alle specifiche disposizioni di legge e agli adempimenti conseguenti.

Presupposto impositivo

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con le esclusioni di legge sopra indicate.
Si precisa che:

  • il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato
  • l'area è considerata fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo
  • per gli immobili, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La Legge 24/12/2012, n. 228, art. 1, com. 380, let. f dispone che “è riservato allo Stato solo l’intero gettito dell’imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13”.

L’eccedenza percentuale derivante da incrementi deliberati dall'ente dovrà essere versata a favore del Comune.

Per gli immobili appartenenti a categorie catastali diverse da quelle classificate nel gruppo D l’intera imposta dovrà essere versata direttamente al Comune di ubicazione degli stessi.

Base imponibile

Per i fabbricati iscritti in catasto, la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i coefficienti riportati in questa tabella:

 

Tipologia immobile Moltiplicatore
Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 160
Categoria catastale: A/10 80
Categoria catastale: B 140
Categoria catastale: C/1 55
Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5 140
Categoria catastale: D (esclusi D/5) 65
Categoria catastale: D/5 80
Altri terreni agricoli 135

* Per i terreni agricoli la rivalutazione da applicare al reddito domenicale è pari al 25%.
* Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Riduzioni

È ridotta del 50% la base imponibile:

  • delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto, verbale o scritto, a termine fisso, sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile, classificato come unità  abitativa (Parere ministeriale 17/02/2016, n. 1/DF), in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, com. 10, let. b); ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione del Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 9, com. 6
  • delle pertinenze delle unità immobiliari di cui sopra secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7) (Parere ministeriale 17/02/2016, n. 1/DF)
  • dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni)
  • dei fabbricati di interesse storico o artistico.

Come versare l'IMU

La tassa deve essere versata in due rate entro:

  • 16 giugno
  • 16 dicembre

L’imposta deve essere versata utilizzando il modello F24. Il codice Ente del Comune di Bareggio è A652.

Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento esclusivamente secondo le disposizioni del Decreto legislativo 09/07/1997, n. 241, art. 17.

I codici tributo, approvati con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12/04/2012 n. 25/E con aggiornamento del 09/12/2015, sono:

  • 3912 per abitazioni principali e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • 3914 per terreni agricoli – COMUNE
  • 3916 per aree fabbricabili – COMUNE
  • 3918 per altri fabbricati – COMUNE
  • 3925 per immobili categoria D – STATO
  • 3930 per immobili categoria D – INCREMENTO COMUNE.

Il pagamento deve essere effettuato arrotondando all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a 49 centesimi.

A questo link è disponibile un software per conteggiare il tributo e stampare in originale il modello F24.

Modulo per la presentazione della dichiarazione IMU

 

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